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Assegno di maternità

Il responsabile del servizio
Visto l’art. 74 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53»;
Visto l’art. 13 del D.M. 21 dicembre 2000, n. 452 e successive modificazioni, recante:
«Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare, in attuazione dell'articolo 49 della L. 23 dicembre 1999, n. 488, e degli articoli 65 e 66 della L. 23 dicembre 1998, n. 448»;

RENDE NOTO

– la domanda di concessione dell’assegno di maternità deve essere presentata dai soggetti aventi diritto, nel termine perentorio di sei mesi dalla data di nascita del figlio o dalla data di ingresso nella famiglia, in caso di affidamento preadottivo o di adozione;
– ai sensi dell’art. 74 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, hanno diritto all’assegno le donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno di cui all’art. 9 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, ovvero cittadine extracomunitarie in possesso dello status di rifugiate politiche (comunicato INPS n.12712/2007) che non beneficiano dell’indennità di cui agli artt. 22, 66 e 70 del sopracitato D.Lgs. n. 151/2001;
– in mancanza della donna, hanno diritto, all’assegno, i soggetti di cui all’art. 11, comma 1, lettere a), b) e c) del D.M. n. 452/2000;
– l’assegno viene corrisposto nell’importo complessivo di € 1.545,55 (€ 309,11 mensili per la durata di 5 mesi) per ogni figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo nel corso dell’anno 2009 al netto di eventuali trattamenti previdenziali o economici di maternità già spettanti o percepiti nel periodo di astensione obbligatoria;
– la domanda e la dichiarazione unica, se quest’ultima non già presentata in occasione di richiesta di altra prestazione sociale agevolata, dovranno essere compilate sugli appositi moduli da ritirare presso questo ufficio;
– il valore dell’indicatore della situazione economica, per le domande relative ai nati nell’anno 2009, è stato determinato, con riferimento a nuclei familiari composti da tre componenti, in € 32.222,66;
– il valore dell’indicatore della situazione economica riparametrato viene determinato in base alla scala di equivalenza di cui alla tabella 2 allegata al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni, applicando la formula di cui all’allegato A al D.M. 21dicembre 2000, n. 452.

Allegati