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Acquisto di cittadinanza italiana per concessione

Acquisto di cittadinanza italiana per concessione La concessione della cittadinanza italiana è possibile per i cittadini stranieri che: contraggono matrimonio con cittadino italiano con residenza in Italia da almeno due anni dopo il matrimonio; per naturalizzazione, dopo 10 anni di residenza nello Stato per i cittadini extracomunitari e quattro anni per i cittadini comunitari. L'ufficio competente è la Prefettura di residenza. Il Decreto ministeriale e/o del Presidente della Repubblica con cui viene concessa la cittadinanza italiana, è notificato dalla Prefettura all'interessato il quale ha sei mesi di tempo dalla data della notifica, per rendere il giuramento dinanzi all'ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza. Documentazione • Decreto di concessione di Cittadinanza • Atto di nascita tradotto e legalizzato • Atto di matrimonio tradotto e legalizzato • Atto di nascita dei figli minorenni e conviventi tradotto e legalizzato - anche costoro acquistano la cittadinanza italiana Modalità di richiesta L'interessato prende contatto con l'ufficio di Stato Civile per fissare l'appuntamento per prestare il giuramento di fedeltà alla Repubblica e sottoscrive sia il verbale di giuramento che il decreto di concessione trascritto. Successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana, che decorre dal giorno successivo a quello del giuramento, viene fissato un ulteriore appuntamento per la trascrizione degli atti di stato civile relativi all'interessato e agli eventuali figli minorenni conviventi. Vengono eseguite le annotazioni sull'atto di nascita e di matrimonio dell'interessato e fatte tutte le comunicazioni agli uffici comunali (Anagrafe, Elettorale e Leva), alla Prefettura, affinchè ne dia comunicazione al Ministro dell'Interno, alla Questura ed al Casellario Giudiziale centrale di Roma. Possono diventare cittadini italiani SOLO I figli minorenni che sono nello stato di famiglia della persona che richiede la cittadinanza italiana. Se il minore vive all’estero non può diventare cittadino italiano. Il comune può effettuare verifiche volte ad accertare che il minore è realmente nello stato di famiglia del richiedente la cittadinanza e con lui residente (esempio verifica di frequenza scolastica, oppure, se il minore è troppo piccolo per frequentare l’asilo o la scuola, deve essere presente al momento del giuramento). Se i minori (che diventeranno italiani insieme al genitore) sono nati all’estero, è necessario produrre il certificato di nascita, tradotto e legalizzato (poiché provvederemo alla trascrizione presso i nostri uffici). Normativa: DPR n. 396 del 3.11.2000 Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma degli artt.224,25,26,27 L. n. 91 del 05.02.1992 Nuove norme sulla cittadinanza arrt.5,7,9,10 DPR572 del 12.10.1993 Regolamento di esecuzione della Legge 5.2.1992 N.91,recante nuove norme sulla Cittadinanza

Informazioni

Normativa di riferimento:

DPR n. 396 del 3.11.2000 Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma degli artt.224,25,26,27 L. n. 91 del 05.02.1992 Nuove norme sulla cittadinanza arrt.5,7,9,10 DPR572 del 12.10.1993 Regolamento di esecuzione della Legge 5.2.1992 N.91,recante nuove norme sulla Cittadinanza

Modalità di avvio:

Istanza di parte