IMU: agevolazione residenti all'estero | Elenco procedimenti | Elenco delle tipologie di procedimento | Tipologie di procedimento | Attività e procedimenti | Amm. Trasparente

IMU: agevolazione residenti all'estero

A partire dall'anno 2021

"per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.”

 

Solo per l’anno 2022 l’imposta è dovuta nella misura del 37,5%

Condizioni per l’applicazione:

  • Essere cittadino residente all’estero (non rileva l’iscrizione AIRE) nello stato che eroga la pensione
  • Possedere un immobile in italia a titolo di propietà o usufrutto 
  • Tenere l’immobile a disposizione, esclusi gli immobili concessi in locazione o comodato 
  • Percepire una pensione in regime di convenzione con l’Italia:

             - Pensione maturata in regime di totalizzazione internazionale con UE, SEE (Norvegia, Isalnda o Liechtenstein, Svizzera (pensione in regime comunitario) e Regno Unito , consultabili al seguente link: (https://www.inps.it/prestazioni-servizi/paesi-dellunione-europea-e-altri-stati-che
               applicano-i-regolamenti-comunitari-di-sicurezza-sociale);

            - Pensione maturata in regime di totalizzazione internazionale extraUE (no Messico e Corea d/N) che hanno stipulato con l’Italia convenzioni bilaterali di sicurezza sociale, consultabili al seguente link: (https://www.inps.it/prestazioni-servizi/paesi-extra-ue-convenzionati);

            - Non rientrano i soggetti che hanno pensioni maturate totalmente all’estero 

  • L’agevolazione è applicabile ad un solo immobile sul territorio italiano

Dell’applicazione dell’agevolazione va data comunicazione al Comune presentando apposita dichiarazione e autocertificazione

Informazioni

Normativa di riferimento:

Art. 1, comma 48 della legge 30 dicembre 2020, n. 178

Eventuale operatività:

Dichiarazione di inizio attività

Modalità di avvio:

Istanza di parte