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Cambio di residenza-Iscrizione anagrafica con provenienza da altro comune o dall'estero

CAMBIO DI RESIDENZA

ISCRIZIONE ANAGRAFICA NEL COMUNE DI MALEGNO CON PROVENIENZA DA ALTRO COMUNE O DALL’ESTERO

Modalità per effettuare un cambio di residenza nel Comune di Malegno con provenienza da altro comune del territorio italiano o dall’estero.

REQUISITO: abitare effettivamente nel Comune di Malegno all’indirizzo dichiarato all’anagrafe.

DESCRIZIONE

Le persone che vengono ad abitare (cioè a fissare la propria residenza) nel Comune di Malegno possono alternativamente:

A) presentarsi presso l’ufficio servizi demografici – Viale Donatori di sangue, 1 per consegnare il modulo "dichiarazione di residenza" debitamente compilato e corredato dalla documentazione richiesta. Si precisa che non saranno accettate domande in carta libera o in un formato diverso e che il modulo deve essere obbligatoriamente compilato in tutte le parti contrassegnate da un solo asterisco.

Ogni cittadino maggiorenne utilizzando il modulo "dichiarazione di residenza" può richiedere l'iscrizione anagrafica per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela, presentandosi allo sportello  anagrafe con un proprio documento valido di identità (D.P.R. 28.12.2000, n. 445 art.1 lett. d) e art.35) e con la copia del documento valido di identità di tutte le persone che trasferiscono la residenza. Quest'ultime, se maggiorenni, devono anche sottoscrivere il modulo "dichiarazione di residenza".

Per le persone che entrano a far parte di un nucleo familiare già residente all'atto della dichiarazione di residenza è necessario specificare le generalità di un componente della famiglia ed indicare la sussistenza o meno di rapporti di coniugio, parentela, affinità, adozione, tutela o di vincoli affettivi con i componenti della famiglia già residente.

Le dichiarazioni relative ai minori possono essere presentate solamente da chi ne esercita la potestà o tutela.

Entro 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della dichiarazione di residenza il Comune di Malegno procederà all'iscrizione anagrafica (salvo eventuali richieste di integrazione della domanda).

Per ottenere gli altri certificati si dovrà attendere che il Comune di precedente iscrizione trasmetta al Comune di Malegno i dati necessari al completamento della pratica anagrafica (di norma entro 7 giorni dall'inizio della procedura).

Nel periodo necessario alla definizione della pratica è comunque sempre possibile produrre autocertificazioni.

In alternativa alla presentazione del modulo allo sportelloi richiedenti possono:

B) inviare il modulo "dichiarazione di residenza" con una delle seguenti modalità:

  1. per raccomandataall'indirizzo: Comune di Malegno - Ufficio Servizi Demografici – Viale Donatori di sangue n. 1 – 25053 Malegno (BS);
  2. per fax esclusivamente al numero 0364/344463 e negli orari di sportello;
  3. per via telematica esclusivamente all'indirizzo:protocollo@pec.comune.malegno.bs.it.
    Eventuali spedizioni effettuate ad altri indirizzi di posta elettronica del Comune di Malegno saranno considerate non ricevute. La trasmissione telematica è consentita ad una delle seguenti condizioni:

    - che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;

    - che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica, della carta nazionale   dei servizi o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;

            - che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta certificata del dichiarante;

- che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse mediante posta elettronica semplice.

 

Al modulo deve essere inoltre allegata:

  1. copia del documento di identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente ad esso. Quest'ultime, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo;
  2. codice fiscale e patente di guida;
  3. per i cittadini di Stati appartenenti alla Unione Europea anche copia della documentazione indicata nell'allegato B (vedi allegati);
  4. per i cittadini di Stati non appartenenti alla Unione Europea anche copia della documentazione indicata nell'allegato A (vedi allegati).

L'Ufficio, per definire la pratica di iscrizione, può richiedere ogni altro documento ritenuto necessario.

Si ricorda che il modulo di dichiarazione di residenza sarà considerato irricevibile nei seguenti casi:

  • quando il modulo e/o la documentazione ad esso allegata risulta parzialmente o totalmente illeggibile;
  • quando non sono compilati i campi obbligatori contrassegnati da un solo asterisco (*);
  • quando il modello non è sottoscritto dal richiedente o dai soggetti maggiorenni;
  • quando non è stato allegato il documento d'identità del richiedente o del maggiorenne;
  • quando (per gli stranieri) mancano i documenti di cui agli allegati A e B del modello ministeriale di dichiarazione specificati nei punti n. 3 e n. 4 sopra riportati.

L'ufficio anagrafe, al momento della ricezione della dichiarazione di residenza rilascia (o trasmette) al richiedente apposita comunicazione di avvio di procedimento di iscrizione anagrafica. Ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legge n. 5/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 35/2012, l'iscrizione anagrafica si perfeziona entro due giorni lavorativi dalla dichiarazione resa o inviata. L'ufficio procede poi ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione anagrafica che si considera confermata qualora siano trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata e non sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti ex art. 10-bis della Legge n. 241/1990 (c.d. preavviso di rigetto dell'istanza).

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • D.P.R. 223 del 30/08/1989 e successive modifiche: Nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente.
  • D. Lgs. 25/07/1998 n.286 e successive modifiche: Testo unico per disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
  • Parlamento U.E. 2004/38/CE - D. Lgs. 06/02/2007, n.30 - Circolare del Ministero dell'Interno n.38 del 28.10.2006.
  • Decreto Legge n. 5 del 09/02/2012 convertito con modifiche dalla Legge n. 35 del 04/04/2012.

Informazioni

Termini di conclusione:

Ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legge n. 5/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 35/2012, l'iscrizione anagrafica si perfeziona entro due giorni lavorativi dalla dichiarazione resa o inviata. L'ufficio procede poi ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione anagrafica che si considera confermata qualora siano trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata e non sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti ex art. 10-bis della Legge n. 241/1990 (c.d. preavviso di rigetto dell'istanza)

Normativa di riferimento:

- D.P.R. 223 del 30/08/1989 e successive modifiche: Nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente. - D. Lgs. 25/07/1998 n.286 e successive modifiche: Testo unico per disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. - Parlamento U.E. 2004/38/CE - D. Lgs. 06/02/2007, n.30 - Circolare del Ministero dell'Interno n.38 del 28.10.2006. - Decreto Legge n. 5 del 09/02/2012 convertito con modifiche dalla Legge n. 35 del 04/04/2012.

Modalità di avvio:

Istanza di parte