La Costituzione Italiana - Articolo 4

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

La Costituzione Italiana - Articolo 4

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Articolo 4 - commento

La Costituzione ha ben presente lo stretto legame tra il lavoro, strumento per guadagnarsi da vivere e mezzo per sviluppare la propria personalità, e i valori di effettiva libertà e dignità di ogni persona. Per questo tutela il lavoro, inteso come ogni attività che contribuisca al progresso della società. 

La politica è chiamata a predisporre misure per consentire a tutti di trovare occupazione e, possibilmente, di svolgere l’attività per la quale ci si sente maggiormente portati. 

Per garantire che il diritto del lavoro sia effettivo, inoltre, la legge (lo “Statuto dei lavoratori” approvato con l. 300/1970 e, per i contratti successivi al marzo 2015, il d.lgs. 23/2015, c.d. “Jobs Act”) regola i rapporti tra datore di lavoro e lavoratore e vieta il licenziamento ingiustificato di quest’ultimo, imponendo all’imprenditore di risarcire il dipendente allontanato ingiustamente e, nei casi più gravi, di riassumerlo. 

Lavorare è anche un dovere: la Costituzione esorta ogni persona a contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al benessere della comunità. In una Repubblica fondata sul lavoro chi sceglie di non far nulla è visto con sfavore. 

Giuseppe vuole lavorare come guida alpina, ma una legge obbliga chi vuole svolgere quella professione a iscriversi a un’associazione locale, versandole una quota di quanto guadagnato. Giuseppe pensa che quella legge violi il suo diritto al lavoro. Ha ragione? 

Si veda la sent. Corte cost. 13/1961: Non è, invece, legittimo il disporre che l’iscrizione nel ruolo regionale sia fatta per il tramite dell’Unione o delle associazioni locali, e non è legittimo il disporre che l’iscrizione alle società locali sia necessaria per l’esercizio nella Valle, come non è legittimo che ciascun iscritto sia tenuto al versamento alla società di una quota fissa e di una quota percentuale sulle proprie entrate professionali. Le disposizioni della legge regionale che dispongono in tal senso […] sono in contrasto con gli artt. 4 e 41 della Costituzione, in quanto chiudono gli esercenti professioni alpine in una ristretta cerchia comunale, che ha tutte le caratteristiche di antiche e tramontate corporazioni locali, a favore delle quali si impongono contribuzioni coattive.

Ulteriori informazioni

Crediti

Il commento alla Costituzione (tratto dal libro “Una lettura guidata della Carta costituzionale” a cura di Alessandro Basilico e Gherardo Colombo) è stato acquisito dal sito della Fondazione Roberto Franceschi Onlus in data 23/01/2023

Ultimo aggiornamento
06 March 2023