Nuova IMU in vigore | Imposte sugli immobili e sui terreni (Nuova IMU, IMU, TASI, ecc.) | Imposte e tariffe

Nuova IMU in vigore

Responsabile del tributo

Dr. Luca Bassanesi

Data iniziale di pubblicazione: 02/04/2024

Ultimo aggiornamento: 13/05/2025

Approvato con delibera C.C. n. 30 del 29/12/2025

Data iniziale di pubblicazione: 23/01/2026

Ultimo aggiornamento: 23/01/2026

Informazioni

Istituita dal comma 739 e ss., articolo 1, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, la nuova Imposta Unica Comunale, introdotta dal 1.1.2020, sostituisce la precedente IMU e TASI

La nuova imposta mantiene in linea generale gli stessi presupposti soggettivi e oggettivi disciplinati dalla previgente normativa

Scadenze:

16 giugno acconto o versamento in unica soluzione;

16 dicembre saldo.

Data iniziale di pubblicazione: 02/04/2024

Ultimo aggiornamento: 02/04/2024

approvato con delibera di C.C. n. 12 del 25/05/2020

Data iniziale di pubblicazione: 23/11/2021

Ultimo aggiornamento: 20/01/2023

Data iniziale di pubblicazione: 23/11/2021

Ultimo aggiornamento: 23/11/2021

Data iniziale di pubblicazione: 23/11/2021

Ultimo aggiornamento: 23/11/2021

Data iniziale di pubblicazione: 29/04/2022

Ultimo aggiornamento: 29/04/2022

Data iniziale di pubblicazione: 29/04/2022

Ultimo aggiornamento: 29/04/2022

Data iniziale di pubblicazione: 24/11/2022

Ultimo aggiornamento: 24/11/2022

Data iniziale di pubblicazione: 23/11/2021

Ultimo aggiornamento: 23/11/2021

Data iniziale di pubblicazione: 23/11/2021

Ultimo aggiornamento: 23/11/2021

Atti relativi alle annualità precedenti

Sono reperibili nella relativa sezione del sito

Data iniziale di pubblicazione: 20/01/2023

Ultimo aggiornamento: 20/01/2023

Richiesta rateizzazione

Nel caso non si riesca a far fronte al pagamento di un provvedimento di accertamento esecutivo ricevuto, in quanto si versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà economica, si può richiedere di essere ammesso alla rateizzazione del debito.

Sono rateizzabili solo somme di importo superiore ai € 100,00

Lo schema di rateizzazione è il seguente:
- da euro 100,01 a euro 500,00: fino a tre rate mensili ;
- da euro 500,01 a euro 1000,00: fino a sei rate mensili ;
- da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a dodici rate mensili;
- da euro 2000,01 a euro 4.000,00: fino a diciotto rate mensili;
- da euro 4.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
- oltre 6.000,01 fino a trentasei rate mensili.

Per rateizzazioni di importi superiori ai 20.000,00€ sarà necessario sottoscrivere polizza fidejussoria.

Per accedere alla rateizzazione si deve inoltrare specifica richiesta, con la quale si attesti ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà.

La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi legali dalla scadenza del dovuto alla scadenza della rata.

L’importo della prima rata dovrà essere versato entro l’ultimo giorno del mese dal ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le successive rate entro l’ultimo giorno di ciascun mese.
Con riferimento ai tributi comunali, ai fini dell’acquiescenza, la prima rata dovrà essere corrisposta entro il termine di presentazione del ricorso.

La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata.

Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell’arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio, se non interviene il pagamento entro trenta giorni dall’invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l’intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.

Nel caso non si riesca a far fronte al proprio debito a queste condizioni è consigliato contattare l'ufficio tributi per valutare un diverso piano di rientro

Data iniziale di pubblicazione: 22/11/2021

Ultimo aggiornamento: 23/01/2026

Calcolo IMU

Data iniziale di pubblicazione: 06/04/2022

Ultimo aggiornamento: 06/04/2022

Ravvedimento operoso

Se si è omessa la dichiarazione e/o il versamento di IMU, TASI o TARI entro le scadenze stabilite, è possibile sanare la propria posizione  utilizzando l'istituto giuridico del Ravvedimento Operoso.

Il Ravvedimento operoso consente al contribuente di pagare l'imposta dovuta con una piccola sanzione, ridotta rispetto alla sanzione normale, e gli interessi per il ritardato versamento. 

Il ravvedimento operoso è disciplinato dall'Articolo 13 del decreto legislativo 472/97 e dal Regolamento Generale delle Entrate comunale.

Il ravvedimento operoso è utilizzabile solo se la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale informativa.

In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi (in misura del tasso legale) vanno versati sommandoli all'imposta e quindi con lo stesso codice tributo.

Tipologie di ravvedimento

  1. Ravvedimento Sprint: prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta entro 14 giorni dalla scadenza con una sanzione dello 0,1% giornaliero del valore dell'imposta più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
  2. Ravvedimento Breveapplicabile dal 15° al 30° giorno di ritardo, prevede una sanzione fissa del 1,5%  dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
  3. Ravvedimento Medio: è applicabile dopo il 30° giorno di ritardo fino al 90° giorno, e prevede una sanzione fissa del 1,67%  dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale (Comma 637 Legge di Stabilità 2015).
  4. Ravvedimento Lungo: è applicabile dopo il 90° giorno di ritardo, ma comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione. In mancanza di Dichiarazione, nei casi in cui non c'è nuova dichiarazione, la data di riferimento è quella della scadenza del versamento. Prevede una sanzione fissa del 3,75% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
  5. Ravvedimento dopo 1 anno : è applicabile dopo un anno e fino a due anni, e prevede la sanzione pari al 4,29% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale (Decreto Fiscale 2020).
  6. Ravvedimento oltre 2 anni : è applicabile dopo  due anni, e prevede la sanzione pari al 5% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale (Decreto Fiscale 2020).

Data iniziale di pubblicazione: 22/11/2021

Ultimo aggiornamento: 23/01/2026

Data iniziale di pubblicazione: 22/11/2021

Ultimo aggiornamento: 23/01/2026